IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 45; 
  Visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  111/2005  del  Consiglio,  del  22
dicembre 2004, recante norme  per  il  controllo  del  commercio  dei
precursori di droghe tra la Comunita' e i Paesi terzi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1277/2005 della  Commissione,  del  27
luglio  2005,  che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione   del
regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
dell'11 febbraio  2004,  relativo  ai  precursori  di  droghe  e  del
regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio,  del  22  dicembre  2004,
recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe
tra la Comunita' e i Paesi terzi; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  297/2009  della  Commissione  dell'8
aprile 2009, che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1277/2005  che
stabilisce le modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
273/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  febbraio
2004, relativo ai precursori di droghe  e  del  regolamento  (CE)  n.
111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante  norme  per  il
controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i
Paesi terzi; 
  Vista  la  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  il  traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna  il
19 dicembre 1988; 
  Visto il Testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione e dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001,  come  di  recente
modificata  dalla  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  recante  piano
straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia
di normativa antimafia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010; 
  Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche antidroga; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2011; 
  Sulla proposta dei Ministri della  giustizia,  dell'interno,  della
salute e del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
                               n. 309 
 
  1. Al Testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 70 (Precursori di droghe). - 1. Ai fini del presente articolo
si intende per: 
    a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti  o   psicotrope,   di   seguito   denominate   "sostanze
classificate o precursori di droghe": tutte le sostanze individuate e
classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al  regolamento
(CE) n. 273/2004 e dell'allegato al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,
compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali  sostanze.  Sono
esclusi  medicinali,  preparati   farmaceutici,   miscele,   prodotti
naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti
in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con
mezzi di facile applicazione o economici; 
    b)  operatore:  una  persona  fisica  o   giuridica   che   operi
nell'attivita' di immissione sul mercato  di  sostanze  classificate,
nonche' una persona fisica o  giuridica  che  operi,  secondo  quanto
previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005  e  1277/2005,  nell'ambito
dell'importazione o dell'esportazione di  sostanze  classificate  nei
confronti  di  paesi   non   comunitari   o   svolga   attivita'   di
intermediazione  ad  esse  relative,  comprese  le  persone  la   cui
attivita' autonoma consiste nel fare dichiarazioni in  dogana  per  i
clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio  rispetto  ad
un'altra attivita'; 
    c) immissione sul  mercato:  l'attivita'  di  fornire,  a  titolo
oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunita'  ovvero  di
immagazzinare,  di  fabbricare,  di  produrre,  di  trasformare,   di
commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai  fini
di fornitura nella Comunita'. 
  2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a  sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2  dell'allegato  I  al  regolamento
(CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n.  111/2005,  taluna
delle attivita' di immissione  sul  mercato  indicate  nel  comma  1,
devono  nominare  un  responsabile  della   commercializzazione,   in
conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento  (CE)  n.
273/2004, notificando al Ministero della salute le generalita'  della
persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  600  euro  a
6.000 euro. Puo' essere  adottato  il  provvedimento  di  sospensione
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria  1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento   (CE)   n.   111/2005,   nonche'   l'attivita'    svolta
dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno. 
  3.  Gli  operatori  che,  in  relazione  a  taluna  delle  sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.  111/2005,  intendano
compiere taluna delle attivita' indicate  nel  comma  1,  o  comunque
intendano  detenere  tali  sostanze,  devono   munirsi   di   licenza
rilasciata dal Ministero della salute in conformita' e nei limiti  di
quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n.  111/2005  e  n.
1277/2005. Sono escluse dall'obbligo  di  licenza  le  farmacie,  per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e
la vendita o la  cessione  di  tali  sostanze  in  dose  e  forma  di
medicamento. La licenza ha validita' triennale ed  e'  soggetta  alla
tassa di  concessione  governativa  ed  al  pagamento  della  tariffa
individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le licenze  sono
comunicate al  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per i  servizi  antidroga  del  Ministero  dell'Interno,  al
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della
Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che  impartiscono  ai
dipendenti  organi  periferici  le  istruzioni  necessarie   per   la
vigilanza. Il Ministero della salute puo' rilasciare licenze speciali
ai laboratori ufficiali delle autorita' competenti. 
  4. Chiunque effettua, in relazione a  sostanze  classificate  nella
categoria 1  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.   111/2005,   taluna   delle
operazioni di immissione sul  mercato,  importazione  o  esportazione
indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene  tali  sostanze,  senza
aver conseguito la licenza di cui  al  comma  3,  e'  punito  con  la
reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000  euro  a
150.000 euro. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare di licenza
o autorizzazione  relativa  a  sostanze  diverse  da  quelle  oggetto
dell'operazione o della detenzione, ovvero da  soggetto  registratosi
ai sensi del comma 5, la pena e' della reclusione da sei a venti anni
e della multa da 26.000 euro  a  260.000  euro.  In  tali  casi  alla
condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo
ulteriore rilascio per la durata di sei  anni.  Con  la  sentenza  di
condanna, il giudice dispone inoltre  la  sospensione  dell'attivita'
svolta dall'operatore, con riferimento  alle  sostanze  di  cui  alle
categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005,  per  un  periodo  non
inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un  anno  e  sei
mesi. 
  5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano  o  esportano
sostanze classificate di cui alla  categoria  2  dell'allegato  I  al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.
111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono
unicamente in tale qualita', devono registrarsi presso  il  Ministero
della salute, in conformita' e nei  limiti  di  quanto  disposto  dai
regolamenti (CE) n.  273/2004,  n.  111/2005  e  n.  1277/2005.  Sono
esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel
corso dell'intero anno solare per quantita' di sostanze  classificate
in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato  II
al regolamento (CE) n. 273/2004. All'obbligo  di  registrazione  sono
altresi'  tenuti  gli   operatori   che   esercitano   attivita'   di
esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui  alla
categoria 3  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con  esclusione  degli
operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare,  quantita'
di sostanze classificate in  categoria  3  non  superiori  ai  valori
soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005.  Sono
altresi' escluse  dall'obbligo  di  registrazione  le  farmacie,  per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e
la vendita o la  cessione  di  tali  sostanze  in  dose  e  forma  di
medicamento, nonche' le strutture o istituzioni,  quali  universita',
laboratori di tossicologia forense, laboratori di  sanita'  pubblica,
laboratori di ricerca  scientifica,  ambulatori  veterinari,  dogane,
organi di polizia, laboratori  ufficiali  di  autorita'  pubbliche  e
forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori  di  sostanze
classificate in categoria 2. La  registrazione  di  cui  al  presente
comma ha validita' triennale, e' soggetta al pagamento della  tariffa
individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le modalita'  di
registrazione sono  rese  pubbliche  sul  sito  del  Ministero  della
salute. 
  6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui  al
comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul  mercato,
importazione o esportazione indicate nell'allegato II, e' punito  con
la reclusione da tre a otto anni e con  la  multa  da  6.000  euro  a
60.000 euro, qualora si tratti  di  operazioni  relative  a  sostanze
classificate nella categoria 2, e con la reclusione  fino  a  quattro
anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di  esportazione
di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto  e'  commesso
da soggetto titolare della licenza di  cui  al  comma  3,  ovvero  da
soggetto titolare  di  autorizzazione  o  registratosi  per  sostanze
diverse  da  quelle  oggetto  dell'operazione,  la  pena   e'   della
reclusione da quattro a dieci anni e della  multa  da  9.000  euro  a
90.000 euro qualora si  tratti  di  operazioni  relative  a  sostanze
classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni
e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione  di
sostanze classificate nella categoria 3. In  tali  casi,  qualora  si
tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria
2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto
del suo ulteriore rilascio per la  durata  di  cinque  anni.  Con  la
sentenza di condanna,  il  giudice  dispone  inoltre  la  sospensione
dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento  alle  sostanze
di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al  regolamento  (CE)  n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.  111/2005,  per  un
periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore  ad  un
anno e sei mesi.  Qualora  si  tratti  di  esportazione  di  sostanze
classificate nella categoria 3,  alla  condanna  consegue  la  revoca
della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio  per  la
durata di quattro anni. Con  la  sentenza  di  condanna,  il  giudice
dispone inoltre la sospensione dell'attivita' svolta  dall'operatore,
con  riferimento  alle  sostanze  di  cui  alle  categorie  2   e   3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore ad un anno. 
  7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione  o
esportazione di sostanze classificate compiute  in  violazione  degli
obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004, 111/2005,  1277/2005  e
297/2009, il Ministero della salute puo' sospendere la licenza  o  la
registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore
ad un anno.  Il  provvedimento  di  sospensione  e'  notificato  agli
interessati tramite il sindaco e comunicato  all'autorita'  sanitaria
locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  politiche  antidroga,   al
Dipartimento della Pubblica sicurezza  -  Direzione  centrale  per  i
servizi antidroga del Ministero  dell'Interno,  al  Comando  generale
dell'Arma dei Carabinieri,  al  Comando  generale  della  Guardia  di
finanza ed alla Agenzia delle Dogane. 
  8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a
quelle di cui alla categoria 1,  e'  effettuata  nel  rispetto  delle
disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23,  25
e 25-bis. 
  9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e  2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento   (CE)   n.   111/2005   e'   subordinata   al   rilascio
dell'autorizzazione di esportazione  da  parte  del  Ministero  della
salute,  in  conformita'  e  nei  limiti  di  quanto   disposto   dai
regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. E' altresi'  subordinata
al  rilascio   dell'autorizzazione   del   Ministero   della   salute
l'esportazione  delle  sostanze   appartenenti   alla   categoria   3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento  (CE)  n.  111/2005  verso   uno   dei   paesi   indicati
nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005  e  successive
modificazioni.  L'importazione  delle  sostanze   appartenenti   alla
categoria  1  e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione   di
importazione da parte del Ministero della salute in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dai  regolamenti  (CE)  n.  111/2005  e  n.
1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validita' semestrale,
sono soggette alla tassa di concessione governativa  e  al  pagamento
della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le
esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1  dell'allegato
I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE)
n.  111/2005,  e  le  esportazioni  di  sostanze  appartenenti   alle
categorie 2 e 3 dei medesimi allegati,  destinate  ai  paesi  inclusi
nell'allegato IV del  regolamento  (CE)  n.  1277/2005  e  successive
modificazioni,  sono  precedute  da  una   notificazione   preventiva
all'esportazione, da trasmettere alle autorita' competenti del  paese
di destinazione, in conformita' e nei limiti di quanto  disposto  dai
regolamenti (CE) n. 111/2005  e  n.  1277/2005.  Il  Ministero  della
salute,   rilasciata   l'autorizzazione   di   importazione   o    di
esportazione, ne  da'  tempestivo  avviso  alla  dogana  di  confine,
attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione. 
  10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione  di
sostanze  classificate  nella  categoria  1  senza  aver   conseguito
l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del  comma  4.
Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2  e  3  senza
aver conseguito l'autorizzazione di cui al  comma  9,  e'  punito  ai
sensi del comma 6. 
  11. All'interno del  territorio  dell'Unione  europea  le  sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso
di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate  in  categoria  1,
fatte salve le esclusioni di cui  al  comma  3.  Il  trasgressore  e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da  300  euro  a
3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la
revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo
di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione  a  svolgere  le
attivita' di cui al comma 2 e 3 per un periodo non  inferiore  ad  un
mese e non superiore ad un anno. 
  12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1  e  2
devono  rilasciare  apposita  dichiarazione  all'operatore,  che   la
certifica ed utilizza in conformita' e nei limiti di quanto  disposto
dal regolamento (CE) n. 273/2004. L'operatore che viola tale  obbligo
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato  il  provvedimento  di
sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate  nella
categoria 1  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n.  111/2005,  nonche'  l'attivita'
svolta dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate
nelle categorie 2 e 3 dei  predetti  allegati,  per  un  periodo  non
inferiore a un mese e non superiore a un anno. 
  13. Gli operatori sono tenuti  a  documentare  le  transazioni  che
portano alla immissione sul mercato di  sostanze  classificate  nelle
categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato III, in conformita' e  nei  limiti  di  quanto
disposto dal  regolamento  (CE)  n.  273/2004.  Essi  devono  inoltre
documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti
sostanze classificate, e le relative attivita' di intermediazione, in
conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento  (CE)  n.
111/2005. Gli  operatori  devono  altresi'  accertarsi,  prima  della
fornitura di sostanze classificate  nelle  categorie  1  e  2,  della
presenza di etichette recanti i nomi delle  sostanze,  come  indicati
nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte
le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni  di
importazione,  esportazione  o  intermediazione,  in  conformita'  di
quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005. 
  14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600  euro  a
6.000 euro. Puo' essere  adottato  il  provvedimento  di  sospensione
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria  1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento   (CE)   n.   111/2005,   nonche'   l'attivita'    svolta
dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno. 
  15. Gli operatori che svolgono attivita' commerciali tra l'Italia e
paesi  dell'Unione  europea,  nonche'  attivita'   di   importazione,
esportazione e transito tra l'Italia e Paesi  extracomunitari,  hanno
l'obbligo di comunicare al Dipartimento della  Pubblica  sicurezza  -
Direzione  centrale   per   i   servizi   antidroga   del   Ministero
dell'interno, al piu' tardi al momento della loro  effettuazione,  le
singole operazioni commerciali relative  alle  sostanze  classificate
nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e  dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,   nonche'   le
esportazioni   delle   sostanze   appartenenti   alla   categoria   3
dell'allegato I qualora soggette al rilascio  dell'autorizzazione  di
cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta
l'anno  entro  il  15  febbraio  al  Ministero   della   salute   una
rendicontazione   sintetica   delle   movimentazioni   di    sostanze
classificate effettuate nel corso dell'anno  precedente,  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato III, in conformita' e nei limiti  di
quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n.  111/2005  e  n.
1277/2005. 
  16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma  15  e'  punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a
un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con  la
sentenza di condanna, puo'  disporre  la  revoca  della  licenza  con
divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro  anni,  e  la
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie  2  e  3  per  un  periodo  non
inferiore a un mese e non superiore a un anno. 
  17. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni  altro
modo  con  il  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per i  servizi  antidroga  del  Ministero  dell'Interno,  in
particolare  fornendo  ogni  informazione  eventualmente   richiesta,
nonche' segnalando immediatamente ogni fatto  od  elemento  che,  per
caratteristiche, entita', natura o per  qualsiasi  altra  circostanza
conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata,  induce  a  ritenere
che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi  modo  impiegate
per  la  produzione  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope.   Il
trasgressore e' punito, salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave
reato, ai sensi del comma 14. 
  18. La vigilanza nei confronti degli operatori  e'  esercitata  dal
Ministero  della  salute,  in  conformita'  di  quanto  previsto  dai
regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta  si
effettua mediante ispezioni ordinarie e  straordinarie,  per  la  cui
esecuzione il predetto Ministero puo' avvalersi della  collaborazione
degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di  accedere
in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste
dal presente articolo.  Ai  fini  della  vigilanza  e  dei  controlli
previsti, gli operatori sono tenuti  ad  esibire  ai  funzionari  del
Ministero della salute ed agli appartenenti  alle  forze  di  polizia
tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza  o  alla
registrazione. 
  19. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito  con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro  a  3.000  euro
chiunque, impedisce od ostacola lo  svolgimento  delle  attivita'  di
vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma  precedente.  Il
giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la  revoca  della
licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo  di  quattro
anni, e  la  sospensione  dell'attivita'  svolta  dall'operatore  con
riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3  per  un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno. 
  20. L'allegato III puo' essere modificato con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  politiche
antidroga, in conformita' a  nuove  disposizioni  di  modifica  della
disciplina comunitaria. 
  21. Alle attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di
autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il  Ministero  della  salute
provvede mediante tariffe a carico degli operatori,  da  determinarsi
ai sensi dell'articolo 4 della  legge  4  giugno  2010,  n.  96.  Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,   sono
individuate le tariffe  di  cui  al  presente  comma  e  le  relative
modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno  ogni  due
anni.»; 
    b) all'articolo 73, il comma 2-bis e' abrogato; 
    c) all'articolo 74, comma 1, le parole: "dall'articolo  73"  sono
sostituite dalle seguenti:  "dall'articolo  70,  commi  4,  6  e  10,
escluse le operazioni relative alle sostanze di  cui  alla  categoria
III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato
al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73"; 
    d) all'articolo 87, commi  4  e  5,  dopo  le  parole:  "sostanze
stupefacenti e psicotrope" sono  inserite  le  seguenti:  ",  ed  ove
possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70,"; 
    e)  gli  allegati  I  e  II  sono  abrogati.  L'allegato  III  e'
sostituito dall'Allegato III, allegato al presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  delle  Costituzione,   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  45,  della  legge  4
          giugno  2010  n.  96  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 2009)". 
              «Art.  45  (Delega  al   Governo   per   il   riordino,
          l'attuazione e l'adeguamento  della  normativa  interna  ai
          regolamenti comunitari in tema di precursori di  droga).  -
          1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta dei Ministri della  giustizia,  dell'interno,  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  della  salute,  di
          concerto con i Ministri degli affari esteri,  dell'economia
          e delle finanze e per  le  politiche  europee,  sentita  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche antidroga, con le modalita' e secondo i  principi
          e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o  piu'
          decreti  legislativi  recanti  disposizioni  in   tema   di
          precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati  per
          dare  attuazione  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio  2004,
          al regolamento (CE)  n.  111/2005  del  Consiglio,  del  22
          dicembre 2004, e al regolamento  (CE)  n.  1277/2005  della
          Commissione,  del  27  luglio  2005,  come  modificato  dal
          regolamento (CE)  n.  297/2009  della  Commissione,  dell'8
          aprile 2009, anche attraverso la modifica, il  riordino  e,
          ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico". 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati altresi' nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi, anche al fine di individuare gli  organi
          competenti  all'adozione  degli  adempimenti  previsti  dai
          regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005: 
                a) prevedere l'utilizzo delle  locuzioni  "precursori
          di droghe" o "sostanze classificate", in  luogo  di  quelle
          utilizzate nel testo unico; 
                b) prevedere la distinzione,  anche  all'interno  del
          medesimo testo unico, tra  le  disposizioni  concernenti  i
          precursori  di  droghe  e  quelle  relative  alle  sostanze
          stupefacenti e psicotrope; 
                c) definire le modalita' di rilascio,  sospensione  e
          ritiro delle  licenze  per  l'utilizzo  dei  precursori  di
          droghe classificati nella categoria 1  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE)  n.  111/2005,  e  relative  esclusioni;  definire  le
          modalita' di rilascio di licenze speciali agli enti e  alle
          istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE)  n.
          273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005; 
                d) prevedere la regolamentazione del  registro  degli
          operatori  di  precursori  di  droghe  classificati   nella
          categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
          e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per
          le  attivita'  di  esportazione,  nella  categoria  3   dei
          medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalita'
          di registrazione; 
                e) prevedere la  regolamentazione  delle  transazioni
          intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle
          categorie 1 e 2 dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.
          273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005; 
                f) prevedere la  regolamentazione  delle  transazioni
          con Paesi terzi di precursori di droghe classificati  nelle
          categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.
          273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005; 
                g)  prevedere  la  regolamentazione  dell'obbligo  di
          rendicontazione   annuale   per   precursori   di    droghe
          classificati nelle categorie 1, 2 e 3  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE) n. 111/2005; 
                h) prevedere la regolamentazione delle  attivita'  di
          vigilanza e di ispezione. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          altresi'  informati  ai   seguenti   principi   e   criteri
          direttivi, al fine di sanzionare le violazioni  alle  norme
          contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n.  111/2005  e
          n. 1277/2005: 
                a) sanzionare come delitto, nel rispetto  dei  limiti
          massimi edittali fissati nell'art.  73,  comma  2-bis,  del
          testo unico, le condotte, individuate  nei  termini  e  nei
          limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita
          immissione sul mercato,  importazione  ed  esportazione  di
          precursori di droghe classificati nelle  categorie  1  e  2
          dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)   n.   273/2004   e
          dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005,  nonche'  di
          illecito possesso dei  precursori  di  droghe  classificati
          nella predetta categoria 1. Prevedere, in  particolare,  un
          piu' grave trattamento sanzionatorio a carico dei  soggetti
          legittimati ad operare  con  sostanze  stupefacenti  o  con
          precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali  casi,  la
          revoca della licenza ad operare con  precursori  di  droghe
          classificati  nella  categoria   1   dell'allegato   I   al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE)  n.  111/2005,  con  divieto  di  ulteriore  rilascio,
          nonche' la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore
          con riferimento ai precursori di droghe classificati  nelle
          categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando  fino  alla
          meta'  la  durata  di  tali  sanzioni,  rispetto  a  quanto
          previsto dall'art. 70 del testo unico; 
                b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione
          fino a cinque anni e con la multa  fino  a  euro  3.000  le
          condotte, individuate nei termini e nei limiti  di  cui  ai
          citati regolamenti (CE) n.  111/2005  e  n.  1277/2005,  di
          illecita  esportazione  di  sostanze   classificate   nella
          categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
          e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere,
          in particolare, un piu' grave trattamento  sanzionatorio  a
          carico dei soggetti legittimati  ad  operare  con  sostanze
          stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre,
          in tali casi,  la  revoca  della  licenza  ad  operare  con
          sostanze  classificate  nella  categoria  1  dei   predetti
          allegati, con divieto di  ulteriore  rilascio,  nonche'  la
          sospensione  dell'attivita'   svolta   dall'operatore   con
          riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2  e
          3 dei predetti allegati,  nei  limiti  di  durata  previsti
          dall'art. 70 del testo unico; 
                c)  sanzionare  come  contravvenzione  punibile   con
          l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda  da  euro  300  a
          euro 3.000, salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave
          reato: 
                  1) le condotte di impedimento o  di  ostacolo  alle
          attivita'  di  vigilanza,  controllo  ed  ispezione,   come
          individuate dai citati regolamenti; 
                  2) l'inosservanza, da parte degli operatori,  degli
          obblighi di comunicazione imposti dall'art. 8, paragrafo 2,
          del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'art. 9, paragrafo 2,
          del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e  18
          del regolamento (CE) n. 1277/2005; 
                  3)  la  violazione  dell'obbligo,  individuato  nei
          termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 111/2005
          e n. 1277/2005, di fornire le sostanze  classificate  nella
          categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
          e dell'allegato al regolamento (CE)  n.  111/2005,  solo  a
          determinati soggetti; 
                d) prevedere, nei casi di cui  alla  lettera  c),  la
          possibilita' di revocare la licenza ad operare con sostanze
          classificate  nella  categoria   1   dell'allegato   I   al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti,  con  divieto
          di ulteriore rilascio, nonche'  di  sospendere  l'attivita'
          svolta  dall'operatore  con   riferimento   alle   sostanze
          classificate nelle categorie 2 e 3 dei  predetti  allegati,
          nei limiti di durata previsti dall'art. 70 del testo unico; 
                e) sanzionare come illecito amministrativo,  punibile
          con la sanzione pecuniaria non inferiore ad  euro  600  nel
          minimo e non  superiore  ad  euro  6.000  nel  massimo,  la
          violazione degli ulteriori obblighi posti  a  carico  degli
          operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui  gli
          obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed
          etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilita'  di
          sospendere la licenza ad operare con sostanze  classificate
          nella categoria 1 dell'allegato I al  regolamento  (CE)  n.
          273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE)  n.  111/2005,
          nonche' l'attivita' svolta dall'operatore  con  riferimento
          alle sostanze  classificate  nelle  categorie  2  e  3  dei
          predetti allegati, nei limiti di durata previsti  dall'art.
          70 del testo unico; 
                f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare
          alcune transazioni commerciali,  tra  cui  quelle  verso  i
          Paesi extracomunitari segnalati  dal  regolamento  (CE)  n.
          1277/2005,  come  modificato  dal   regolamento   (CE)   n.
          297/2009,  per  la  necessita'  di  adeguati   monitoraggi,
          nonche' altre transazioni individuate sulla base di criteri
          quantitativi  ovvero  in  relazione  alla  tipologia  delle
          sostanze  classificate,  alla  Direzione  centrale  per   i
          servizi antidroga, ai fini della prevenzione e  repressione
          del  traffico  illecito,   sanzionando   le   condotte   in
          violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d); 
                g) prevedere la possibilita', nei procedimenti penali
          per i delitti di cui alle lettere a)  e  b),  di  ritardare
          l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di  arresto  o
          di sequestro, e di compiere le ulteriori attivita' previste
          dall'art. 98 del testo unico; 
                h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'art.
          74 del testo unico, quella in cui tre  o  piu'  persone  si
          associano allo scopo di commettere piu' delitti tra  quelli
          indicati nella lettera a).». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  273/2004  del  Parlamento
          europeo dell'11 febbraio 2004  e'  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale serie L n. 047 del 18 febbraio 2004. 
              - Il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del  22
          dicembre 2004 e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale  serie  L
          n. 22 del 26 gennaio  2005  e  rettificato  nella  Gazzetta
          Ufficiale serie L n. 061 del 2 marzo 2006. 
              - Il regolamento (CE) n.  1277/2005  della  Commissione
          del 27 luglio 2005  e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale
          serie L n. 202 del 3 agosto 2005. 
              - Il regolamento (CE)  n.  297/2009  della  Commissione
          dell'8 aprile 2009  e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale
          serie L n. 95 del 9 aprile 2009. 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 73, 74  e  87  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990,  n.  309,  come  modificati  dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
          sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990,
          n.  162,  art.  14,  comma  1).  -   1.   Chiunque,   senza
          l'autorizzazione di  cui  all'art.  17,  coltiva,  produce,
          fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
          cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
          invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
          scopo  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alla
          tabella  I  prevista  dall'art.  14,  e'  punito   con   la
          reclusione da sei a venti anni  e  con  la  multa  da  euro
          26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque,  senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.   17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
                a)  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
                b)  medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che  altri
          metta in commercio le sostanze o le  preparazioni  indicate
          nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito  con  la
          reclusione da sei a ventidue anni e con la  multa  da  euro
          26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. (abrogato). 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell'art.  14  e  non  ricorrono  le
          condizioni di cui all'art. 17, si  applicano  le  pene  ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o   le
          circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e  quantita'
          delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
          di lieve entita', si applicano le pene della reclusione  da
          uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'art. 444 del codice di procedura penale, su  richiesta
          dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non
          debba   concedersi   il   beneficio    della    sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'art.  54  del  decreto  legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'Ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'Ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dall'art. 54 del  decreto  legislativo  28  agosto
          2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo  consenso  delle
          stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi  allo
          svolgimento del lavoro di pubblica utilita',  in  deroga  a
          quanto previsto dall'art. 54  del  decreto  legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero  o
          d'ufficio,   il   giudice    che    procede,    o    quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666  del
          codice di procedura penale, tenuto conto  dell'entita'  dei
          motivi e delle circostanze  della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti.». 
              «Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
          di sostanze stupefacenti o psicotrope).  (Legge  26  giugno
          1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma  2).  -  1.
          Quando tre o  piu'  persone  si  associano  allo  scopo  di
          commettere piu' delitti tra quelli previsti  dall'art.  70,
          commi 4, 6  e  10,  escluse  le  operazioni  relative  alle
          sostanze di cui  alla  categoria  III  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE)  n.  111/2005,  ovvero  dall'art.  73,  chi  promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni. 
              2. Chi partecipa  all'associazione  e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
              3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              4. Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito. 
              5. La pena e' aumentata se ricorre  la  circostanza  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80. 
              6. Se l'associazione e'  costituita  per  commettere  i
          fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si  applicano  il
          primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
              8. Quando in leggi e decreti  e'  richiamato  il  reato
          previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
          n.  162,  il  richiamo  si  intende  riferito  al  presente
          articolo.». 
              «Art.  87 (Destinazione  delle   sostanze   sequestrate
          dall'autorita' giudiziaria). (Decreto-legge 22 aprile 1985,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2). - 1. L'autorita' che
          effettua il  sequestro  deve  darne  immediata  notizia  al
          Servizio centrale antidroga specificando  l'entita'  ed  il
          tipo di sostanze sequestrate. 
              2. Quando il decreto di sequestro o  di  convalida  del
          sequestro effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu'
          assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria  dispone
          il  prelievo  di  uno  o  piu'   campioni,   determinandone
          l'entita',  con  l'osservanza  delle  formalita'   di   cui
          all'art. 364 del codice di procedura  penale  e  ordina  la
          distruzione della residua parte di sostanze. 
              3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2
          sia  assolutamente  necessaria  per  il   prosieguo   delle
          indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso  con
          provvedimento motivato. 
              4. In  ogni  caso  l'autorita'  giudiziaria  ordina  la
          distruzione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope,  ed
          ove possibile delle sostanze classificate di  cui  all'art.
          70, confiscate. 
              5.  Per  la  distruzione  di  sostanze  stupefacenti  e
          psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di
          cui all'art.  70,  l'autorita'  giudiziaria  si  avvale  di
          idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o  statale
          ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento
          delle relative operazioni. Il verbale delle  operazioni  e'
          trasmesso  all'autorita'  giudiziaria   procedente   e   al
          Ministero della sanita'. 
              6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche
          determinate con decreto del Ministro della sanita' in  data
          19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  184
          del 6 agosto 1985.».